Fondo nuove competenze
Cos’è il Fondo Nuove Competenze?
Il Fondo Nuove Competenze è uno strumento di politica attiva istituito dal Ministero del Lavoro presso ANPAL nel novembre 2020, inizialmente per contrastare gli effetti economici dell’epidemia Covid-19 ma poi col tempo è stato ripensato quale intervento strutturale a sostegno dei datori di lavoro che intendono investire nella formazione dei propri dipendenti sulle tematiche emergenti risultanti da processi di innovazione, colmando l’obsolescenza delle competenze dei lavoratori e rilanciando di conseguenza la competitività delle imprese.
Il FNC completa, insieme al programma GOL e al sistema duale, il Piano Nazionale Nuove Competenze nato con il PNRR per riformare il mercato del lavoro italiano in ottica “europea”. È stato istituito dal Decreto Rilancio e attuato sulla base delle disposizioni del Decreto Interministeriale del 9 ottobre 2020 e del Decreto Interministeriale integrativo del 22 gennaio 2021.
Chi può fare accesso al FNC?
Il Fondo Nuove Competenze si rivolge ai datori di lavoro privati che abbiano stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro, sottoscritti a livello aziendale o territoriale dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori nazionali più rappresentative o dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda.
Non ci sono limiti legati al dimensionamento o al settore di appartenenza delle aziende. Possono dunque fare richiesta di accesso i datori di lavoro di aziende con almeno un dipendente, senza limitazioni dovute a territorio o settore di appartenenza. Non è chiaro se per il 2022 queste prerogative possano essere eventualmente estese anche datori di lavoro del settore pubblico, i soli esclusi dalla programmazione 2021.
Chi può fare accesso al FNC?
Il Fondo rimborsa i datori di lavoro delle retribuzioni, oltre che dei contributi previdenziali e assistenziali, dei lavoratori dipendenti che verranno coinvolti in percorsi di sviluppo delle competenze, per i quali i datori di lavoro abbiano stipulato “accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro”, ai sensi dell’art. 88, comma 1 del Decreto Legge 34/2020, ovvero che abbiano presentato progetti formativi da realizzare in orario di lavoro per i quali le ore di lavoro dei dipendenti vengo appunto rimodulate in ore di formazione.
Le agevolazioni previste dal Fondo nuove competenze saranno inoltre cumulabili con quelle previste dai Fondi Interprofessionali, aspetto da non sottovalutare, poiché consentirà alle aziende di formare i propri lavoratori in modo del tutto gratuito poiché:
- i Fondi Interprofessionali rimborsano i costi dei docenti e delle spese di funzionamento (tutor, coordinatori, progettisti, rendicontatori, etc.)
- il FNC rimborserà il costo del personale dipendente che fruirà della formazione in orari di lavoro.
L’istruttoria delle istanze di contributo sarà gestita da ANPAL. Invece, l’erogazione del contributo sarà eseguita da INPS, ma sempre su richiesta di ANPAL.

Risorse disponibili
Questo fondo, alimentato dai contributi dello Stato e dal cofinanziamento del FSE – PON SPAO, è partito da un finanziamento di 730 milioni di euro del 2020, agli altri 700 milioni di euro stanziati dal Governo nel Decreto Fisco, in aggiunta ai fondi del REACT EU. L’ultima scadenza per la richiesta di contributi è stata quella del 30 giugno 2021.
A giugno 2022, tuttavia, dal momento che moltissime richieste di accesso al Fondo erano rimaste inevase per esaurimento dei fondi, il Decreto del commissario straordinario n. 159 del 10 giugno 2022 ha cambiato le modalità di erogazione per permettere alle aziende ancora in attesa di ottenere almeno un anticipo. Potranno ottenere il 40% di anticipo con fideiussione bancaria o polizza fideiussoria in luogo del 70% inizialmente previsto.
Infine, lo scorso 14 settembre 2022, il Ministro del Lavoro Orlando ha firmato il nuovo decreto attuativo che regolamenta la gestione del Fondo per il 2022 con importanti novità, anticipando che ANPAL pubblicherà il bando per la presentazione delle nuove istanze già nel mese di ottobre 2022.
Le novità per il 2022
Nonostante non sia stato ancora pubblicato il testo del nuovo Decreto Attuativo (siamo in attesa della controfirma del Ministero delle Finanze), il Ministero del lavoro ha già reso noti i punti salienti e le novità introdotte rispetto al 2021, direttrici che sintetizziamo di seguito:
Orientamento della formazione alla creazione di competenze digitali e green al fine di orientare selettivamente le risorse pubbliche al conseguimento dei risultati attesi del PNRR. Il quadro di riferimento per le competenze digitali sarà il DGCOMP, mentre per le competenze utili alla transizione ecologica si fa riferimento alla classificazione ESCO.
Rafforzamento della qualità ed efficacia dei programmi formativi. I fondi interprofessionali costituiranno il canale di accesso privilegiato al Fondo Nuove Competenze. Per i datori di lavoro che non hanno fondi interprofessionali la formazione dovrà essere erogata da enti accreditati a livello nazionale o regionale. Non potrà essere soggetto erogatore della formazione la medesima impresa che ha presentato istanza di accesso al Fondo.
Cofinanziamento. Il Fondo copre i costi del 100% dei contributi assistenziali e previdenziali (al netto degli eventuali sgravi contributivi fruibili nel mese di approvazione dell’istanza di accesso al Fondo) e del 60% della retribuzione oraria delle ore destinate alla formazione. È prevista una premialità per chi intraprende percorsi di riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario: in caso di accordi che prevedano, oltre alla rimodulazione dell’orario finalizzata a percorsi formativi, anche una strutturale riduzione dell’orario di lavoro a parità di retribuzione complessiva, la quota di retribuzione finanziata dal fondo sarà pari al 100%.
I tempi di realizzazione del progetto formativo
I percorsi per lo sviluppo delle competenze dovranno essere realizzati entro 90 giorni dall’approvazione della domanda. Nel caso di istanza presentata dai Fondi Interprofessionali e dal Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori, il termine ultimo per realizzare i percorsi di sviluppo sarà elevato a 120 giorni.
Con il Decreto del commissario straordinario n. 159 del 10 giugno 2022, si conferma che i termini previsti per la realizzazione dei percorsi di sviluppo delle competenze decorrono dalla data di ammissione al contributo e possono essere prorogati una sola volta, fino a 180 giorni di calendario dalla data di approvazione della domanda.
Modalità di erogazione dei contributi
Il Decreto del commissario straordinario n. 159 del 10 giugno 2022 definisce nuove modalità per l’accesso al Fondo nuove competenze per le istanze già presentate entro il 30 giugno 2021.
Rispetto all’avviso del 4 novembre 2020 (e successive modifiche e integrazioni), il nuovo Decreto prevede che, a seguito dell’ammissione a finanziamento, l’impresa possa scegliere alternativamente una delle due seguenti modalità di erogazione del contributo:
- il 40% dell’importo richiesto, a titolo di anticipazione, previa presentazione di una fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa. La fideiussione, redatta secondo lo schema pubblicato sul sito di ANPAL, dovrà essere caricata, entro 60 giorni a decorrere dall’ammissione a finanziamento, sull’apposito applicativo accessibile tramite MyANPAL e già in uso per la gestione delle istanze di accesso al Fondo nuove competenze. Il restante importo sarà erogato all’esito delle verifiche sulla documentazione allegata all’istanza di saldo;
- oppure in un’unica tranche a saldo, all’esito delle verifiche sulla documentazione allegata all’istanza di saldo.
La richiesta di saldo singola dovrà essere presentata attraverso il “Modello Richiesta di saldo A“, mentre la richiesta di saldo cumulativa dovrà essere presentata attraverso il “Modello Richiesta di saldo B“. La richiesta di saldo dovrà necessariamente essere corredata da:
- le attestazioni o certificazioni delle competenze acquisite dai singoli lavoratori e rilasciati in esito ai percorsi di sviluppo e dei servizi diindividuazione o validazione delle competenze;
- l’elenco dei lavoratori coinvolti, con l’indicazione per ognuno di questi del livello contrattuale e del numero di ore dell’orario di lavoro effettivamente ridotte e impiegate nei percorsi di sviluppo delle competenze, secondo questo schema;
- le informazioni sui lavoratori partecipanti.
Infine, ANPAL, ricevuta la documentazione di richiesta di saldo, procederà con i controlli necessari e i calcoli per la determinazione del contributo da erogare.
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